Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
Ecco l'articolo a firma del Dr. Rocco Panetta pubblicato sulla rivista La professione Veterinaria
Ancora una volta, purtroppo, è vero che i peggiori nemici della Veterinaria sono i Veterinari. Il nocciolo della questione è questo: come potrà un Veterinario compilare l’attestazione di avvenuta visita ispettiva di un bovino macellato, prevista dall’art.17 del R.D. 3298/28, in cui oltre al sesso si deve indicare l’età dell’animale macellato? Dovrà fare come ho fatto io dal 1982 fino all’entrata in vigore dell’obbligo del passaporto per i bovini, vale a dire dare una valutazione zoognostica, approssimativa, in base alla dentatura.
È come se un medico pubblico visitasse una persona in ospedale e poi rilasciasse un certificato, con indicazione dell’età, valutandola ad occhio, approssimativamente, dimenticando che esiste una tessera sanitaria, in cui l’età si ricava dal codice fiscale. Quando una persona, ad esempio, è sprovvista di tessera sanitaria, si ricostruisce il codice fiscale da nome, cognome, luogo e data di nascita. Nessuna persona, sana di mente, dichiara una data di nascita falsa, perché è possibile il riscontro con un documento di riconoscimento.
Come si farà con i bovini condotti al macello, senza l’obbligo del rilascio del passaporto, ovvero di un documento equivalente a quello di riconoscimento delle persone? Il bello, si fa per dire, per il Veterinario Ufficiale verrà dopo, ossia quando dovrà stabilire la classificazione, quale Materiale Specifico a Rischio, con relativa rimozione, del cranio, esclusa la mandibola, compresi occhi e cervello, e del midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi, come previsto dal Regolamento Ce 2015/1162.
Come farà il titolare del macello, senza che il bovino vivo sia provvisto di passaporto, a verificare se apporre o meno, subito, sulle carni macellate il timbro ad inchiostro V per i bovini macellati fino ad un’età di otto mesi non compiuti (vitelli) o il timbro Z per i bovini macellati ad un’età di otto mesi compiuti fino all’età di 12 mesi non compiuti (vitelloni)? Sul Modello 4 non c’è l’obbligo di indicare la data di nascita del bovino. Bastava copiare l’Allegato C della Delibera della Regione Lombardia, proposta dal Servizio Veterinario Regionale.
Rocco Panetta, Salerno
social wall