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Dal 14 Agosto 2014 è vigente l'obbligo di RC Professionale, che coinvolge oltre 200mila professionisti. In difetto, la legge prevede la sanzione disciplinare
Cari Colleghi,
vi ricordo che dal 14 Agosto 2014 è vigente l’obbligo di RC Professionale. L’obbligo coinvolge oltre 200mila professionisti. In difetto, la legge prevede la sanzione disciplinare.
Così recita la Riforma Madia: “A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale”.
Obbligo e sanzionabilità - All’articolo 5 il DPR 137/2012 disciplina così l’obbligo di assicurazione: “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.
La violazione delle predette disposizioni costituisce “illecito disciplinare”, che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza. Il Dl Balduzzi e la “colpa lieve” - La norma introdotta dall’ex Ministro della Salute Renato Balduzzi (articolo 3 comma 1 della legge n. 189/2012) ha disposto: «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della norma. Nel caso di “colpa lieve”, l’esercente la professione sanitaria non risponde penalmente ma civilmente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito). Il giudice, “anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta” del sanitario che abbia seguito buone prassi e linee guida».
Sul sito della FNOVI (http://www.fnovi.it/index.php?pagina=assicurazione-rc-professionale) è disponibile ed attiva la piattaforma informatica per procedere all’emissione diretta della polizza di Responsabilità Civile Professionale sulla base dell'accordo quadro tra FNOVI, Marsh e HDI Assicurazioni. Accedendo al link basterà proseguire la navigazione su “Dettagli”.
Premesso che la polizza FNOVI-HDI prevede la copertura assicurativa dell’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa, il sito prevede inizialmente la necessità di rispondere ad alcuni quesiti volti a determinare l’effettiva esposizione al rischio di alcune particolari attività e quindi individuare la soluzione assicurativa più adeguata tra le opzioni disponibili.
Il Presidente
Orlando Paciello
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